Art. 21.
(Incarico e prestazione professionali).

      1. L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo socio o alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista al quale è affidato l'incarico stesso.
      2. Il cliente ha diritto a chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto, contenente l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno dei soci.
      3. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza. Nella partecipazione a gare di appalti pubblici di servizi, la società è tenuta a specificare il ruolo di ciascun professionista componente.
      4. Ciascun professionista è personalmente e illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.
      5. La società è solidalmente responsabile, con l'intero suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.